Sez. 3, Sentenza n. 7066 del 29/11/1986 (Rv. 449147 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1983 - CONTROVERSIE IN CORSO - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1983 - CONTROVERSIE IN CORSO - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 53, primo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, recante norme sui contratti agrari, il quale, dopo avere stabilito la applicabilità ai rapporti in corso, anche se oggetto di controversia, delle nuove norme della legge medesima, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta sentenza già esecutiva o transazione, introduce una deroga con riferimento al disposto del precedente art. 42 in tema di cosiddetto diritto di ripresa del concedente, pone una eccezione non all'accezione, ma al principio prima fissato della immediata applicabilità della nuova disciplina. Ne consegue che le controversie già promosse dal concedente, per ottenere la cessazione della proroga legale del rapporto d'affitto in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, si sottraggono all'applicazione del citato art. 42, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, prima di una sentenza esecutiva e restano soggette alla disciplina della preesistente normativa in tema di diritto di ripresa del fondo. (Conf 626/86, mass n 444194; (Conf 4841/85, mass n 442242; (Conf 6345/84, mass n 437943).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)