Sez. 3, Sentenza n. 5024 del 09/05/1995 (Rv. 492163 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - SENTENZA ESECUTIVA | Giudizio di rilascio di un fondo - Sentenza esecutiva emessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Norme di cui agli artt. 39 e 47 di detta legge - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - SENTENZA ESECUTIVA
In tema di contratti agrari l'art. 53 primo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, fissato il principio della immediata applicazione della legge stessa a tutti i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, finché non definiti con sentenza passata in giudicato, vi deroga stabilendo che le nuove norme non si applicano quando fra le parti sia stata resa sentenza esecutiva. Pertanto, qualora in un giudizio di rilascio di fondo rustico sia stata emessa una sentenza esecutiva prima dell'entrata in vigore della legge 203 del 1982 la controversia è regolata non dalle norme di cui agli articoli 39 e 47 secondo comma della stessa legge, che consentono l'esecuzione del rilascio solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa l'anzidetta sentenza, ma dalle disposizioni sull'immediata efficacia del provvedimento di rilascio esecutivo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)