Sez. L, Ordinanza n. 6026 del 17/03/2026 (Rv. 678702-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria - Art. 116, comma 9, della l. n. 388 del 2000 - Interessi legali - Computo - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 9, del d.lgs. n. 388 del 2000, gli interessi di mora, applicati quando l'inadempimento perdura una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, sono distinti dagli interessi legali, i quali, in quanto mezzo di salvaguardia del valore del denaro nel tempo, sono dovuti per il ritardo nell'adempimento anche prima del raggiungimento del suddetto tetto e, poiché aventi una natura non prettamente sanzionatoria, possono coesistere con le sanzioni civili.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)