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Sez. 3, Sentenza n. 4894 del 09/08/1988 (Rv. 459712 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459712-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelazione e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita (art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817), trova applicazione l'art. 31 della richiamata legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Il relativo accertamento va effettuato, con riferimento all'epoca in cui la prelazione viene esercitata dall'avente diritto, non solo in termini di attualità ma anche di sua prospettiva futura. (Conf 6846/86, mass n 448953; (Conf 475/83, mass n 425272; (Conf 3329/83, mass n 428229).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)