Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 12/11/1994 (Rv. 488566 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omissione nell'atto introduttivo dei mezzi di prova - Invalidità o inammissibilità del ricorso - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia locatizia, l'omissione nell'atto introduttivo dei mezzi di prova non determina l'invalidità o l'inammissibilità del ricorso, potendo il giudice accogliere la domanda alla stregua di ogni altra prova acquisita d'ufficio o fornita dalla controparte o desunta dal comportamento delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 01/06/1977 num. 285, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)