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Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 12/11/1994 (Rv. 488566 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omissione nell'atto introduttivo dei mezzi di prova - Invalidità o inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488566-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia locatizia, l'omissione nell'atto introduttivo dei mezzi di prova non determina l'invalidità o l'inammissibilità del ricorso, potendo il giudice accogliere la domanda alla stregua di ogni altra prova acquisita d'ufficio o fornita dalla controparte o desunta dal comportamento delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 01/06/1977 num. 285, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)