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Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 11/03/1994 (Rv. 485666 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Coltivatore diretto proprietario del terreno confinante con quello alienato - Diritto di riscatto - Momento costitutivo - Trascrizione della vendita - Esclusione - Mancata iscrizione nel libro fondiario nei territori con il cosiddetto di sistema tavolare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485666-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Il coltivatore diretto proprietario del terreno confinante con quello alienato a cui non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (modificato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817), acquista il diritto di riscatto nel momento e per effetto della vendita, e non dalla sua trascrizione, che fa solo decorrere il termine di decadenza per l'esercizio del riscatto, con la conseguenza che anche nei territori in cui si applica il cosiddetto sistema tavolare, che condiziona l'effetto reale degli atti traslativi di immobili alla iscrizione nel libro fondiario (art. 2 R.D. 28 marzo 1929 n. 499), la avvenuta stipulazione del contratto di compravendita tra proprietario e terzo, poiché è idonea a determinare la mancata realizzazione del diritto di prelazione, consente l'esercizio del diritto di riscatto, ancorché non si sia perfezionato l'effetto del trasferimento della proprietà per non avere l'acquirente domandato la intavolazione a suo favore del medesimo diritto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)