Sez. L, Sentenza n. 885 del 02/02/1983 (Rv. 425637 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMMISSIONI INTERNE E CONCILIAZIONI AZIENDALI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 APRILE 1966 PER LE COMMISSIONI INTERNE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - EFFICACIA "ERGA OMNES" - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMMISSIONI INTERNE E CONCILIAZIONI AZIENDALI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 APRILE 1966 PER LE COMMISSIONI INTERNE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - EFFICACIA "ERGA OMNES" - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'accordo interconfederale 18 aprile 1966, per le commissioni interne delle imprese industriali, poiché successivo al periodo di 10 mesi dal 3 ottobre 1959 data di entrata in vigore della legge delega 14 luglio 1959 n. 741 per l'emanazione dei decreti legislativi (efficaci, come tali, per la generalità) contenenti tutte le clausole degli accordi economici collettivi anche intercategoriali stipulati entro il predetto periodo - non è efficace erga omnes, ma esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, e, quindi, non può essere applicato ad un'impresa unicamente in forza del carattere industriale della sua attività, bensì solo se la parte che ne invochi l'applicazione prova l'estremo dell'iscrizione sua e dell'altra parte ai rispettivi Sindacati contraenti. (V 5719/79, mass n 402329; (V 4505/78, mass n 394175; (V 2308/74, mass n 370698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 18/04/1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)