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Sez. L, Sentenza n. 5719 del 05/11/1979 (Rv. 402329 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE NE INVOCA L'APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402329-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE NE INVOCA L'APPLICAZIONE.*

Il contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes, stante la sua natura privatistica, e vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, onde la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte ai rispettivi Sindacati contraenti, o, almeno, che da parte del soggetto non iscritto ad alcun Sindacato vi sia stata una espressa adesione alla contrattazione oppure una implicita ricezione dell'accordo nel contratto individuale, come nel caso di ininterrotta applicazione, nel singolo rapporto, delle clausole collettive. (Conf 4505/78, mass n 394175).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)