Sez. 1, Sentenza n. 2946 del 15/05/1984 (Rv. 434990 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSA) - COMPLEMENTARE - ATTO POSTO IN ESSERE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N. 29 DEL 1961 E N. 147 DEL 1962 - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE DI PAGARE GLI INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSA) - COMPLEMENTARE - ATTO POSTO IN ESSERE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N. 29 DEL 1961 E N. 147 DEL 1962 - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE DI PAGARE GLI INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA.*
In tema d'imposta di registro, con riguardo ad un atto posto in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, l'Obbligo del contribuente di pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare, con decorrenza dall'entrata in vigore della prima delle suddette leggi, non comporta alcuna attribuzione di effetti retroattivi alle leggi medesime, dal momento che esso non deriva da un fatto verificatosi anteriormente alla entrata in vigore delle nuove Disposizioni, ossia dal compimento dell'atto, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e cioè da un fatto che, persistendo nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. (V 223/82, mass n 417909; (V 329/81, mass n 410778).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)