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Sez. 1, Sentenza n. 223 del 14/01/1982 (Rv. 417909 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE EX LEGGE N. 29 DEL 1961 - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO ONEROSO - INDICAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PATTUITO, MINORE DI QUELLO DI MERCATO - IMPUTABILITÀ DEL RITARDO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417909-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE EX LEGGE N. 29 DEL 1961 - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO ONEROSO - INDICAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PATTUITO, MINORE DI QUELLO DI MERCATO - IMPUTABILITÀ DEL RITARDO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema d'imposta complementare di registro, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori, di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n. 147), con decorso dalla data di esigibilità dell'imposta liquidata in via principale, ovvero, con riguardo a rapporti tributari sorti anteriormente ma ancora pendenti, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, deriva dal ritardato adempimento del medesimo tributo complementare ed in forza di una presunzione di imputabilità al contribuente del ritardo stesso, in correlazione con il suo Obbligo di collaborare con l'amministrazione finanziaria circa la Determinazione della base imponibile. Pertanto, in ipotesi di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, per il quale tale imponibile è dato dal valore venale o prezzo di mercato del bene, la circostanza che il contribuente, con l'atto sottoposto a registrazione, abbia indicato il prezzo effettivamente pattuito, non può di per sè integrare la prova negativa di detta imputabilità, per quanto riguardo il divario fra prezzo pattuito e maggior prezzo di mercato, né, quindi, escludere l'Obbligo di pagamento degli indicati interessi. (Conf 329/81, mass n 410778).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 30, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)