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Sez. L, Sentenza n. 3155 del 12/05/1986 (Rv. 446156 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - APPLICAZIONE ANALOGICA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446156-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - APPLICAZIONE ANALOGICA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

Ove sia stata richiesta l'applicazione, come parametro di equa retribuzione ex art. 36 cost., di uno specifico contratto collettivo di categoria o di altra normativa collettiva, il giudice non può limitarsi ad affermare che il rapporto di analogia non è richiamabile nell'ambito di applicazione alle parti dei contratti di diritto privato, ma deve definire qualitativamente e quantitativamente il lavoro di fatto prestato, precisare la figura contrattuale che aveva originato il rapporto, individuare le esigenze familiari cui si richiama l'art. 36 cost. Ed., accertata l'entità della retribuzione effettivamente corrisposta, determinare la corrispondenza o meno della medesima a detta definizione ed a detta individuazione, eventualmente, poi, provvedendo ai necessari adeguamenti, tenendo, se del caso, presenti i trattamenti economici previsti, in Sede di pattuizioni collettive, contenuti nel contratto collettivo invocato o in contratti previsti per categorie affini. (V 1020/80, mass n 404476; (Conf 3282/79, mass n 399665).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)