Sez. L, Sentenza n. 3282 del 08/06/1979 (Rv. 399665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RICHIESTA DI APPLICAZIONE, COME PARAMETRO DI EQUA RETRIBUZIONE, DI UN DETERMINATO CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - AFFERMAZIONE DI INAPPLICABILITA DA PARTE DEL GIUDICE PER MANCANZA DI ANALOGIA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RICHIESTA DI APPLICAZIONE, COME PARAMETRO DI EQUA RETRIBUZIONE, DI UN DETERMINATO CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - AFFERMAZIONE DI INAPPLICABILITA DA PARTE DEL GIUDICE PER MANCANZA DI ANALOGIA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Ove sia stata richiesta l'applicazione, come parametro di equa retribuzione ex art 36 cost, di uno specifico contratto collettivo di categoria o di altra normativa collettiva, il giudice non puo limitarsi ad affermare che il rapporto di analogia non e richiamabile nell'ambito di applicazione alle parti dei contratti di diritto privato, ma deve definire qualitativamente e quantitativamente il lavoro di fatto prestato, precisare la figura contrattuale che aveva originato il rapporto, individuare le esigenze familiari cui si richiama l'art 36 cost ed, accertata l'entita della retribuzione effettivamente corrisposta, determinare la corrispondenza o meno della medesima a detta definizione ed a detta individuazione, eventualmente, poi, provvedendo ai necessari adeguamenti, tenendo, se del caso, presenti i trattamenti economici previsti, in Sede di pattuizioni collettive, contenuti nel contratto collettivo invocato o in contratti previsti per categorie affini.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)