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Sez. 6, Sentenza n. 139 del 28/09/1981 Ud. (dep. 09/01/1982) Rv. 151506 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE - ELEMENTO DI VALUTAZIONE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151506-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE - ELEMENTO DI VALUTAZIONE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*

Nel commisurare la pena al fatto delittuoso ed alla personalità del reo non è necessario che il giudice faccia esplicita menzione di tutti gli elementi che l'art. 133 cod. pen. sottopone alla sua attenzione ed al suo apprezzamento, attenuando i quali il giudice esercita un potere discrezionale. (nella specie è stata ritenuta legittima la motivazione con la quale il giudice di merito aveva considerato la misura della pena inflitta "ben proporzionata alla dimensione del fatto ed alla personalità dell'imputato"). (V mass n 141833; (V mass n 141127).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)