Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 24/11/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141127 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - CRITERI DIRETTIVI - VALUTAZIONE - CRITERIO UNICO ASSORBENTE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - CRITERI DIRETTIVI - VALUTAZIONE - CRITERIO UNICO ASSORBENTE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'applicazione della pena nei limiti del massimo e del minimo stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve solo dimostrare, in relazione ai criteri direttivi di cui all'art 133 del codice penale, di aver fatto buon uso di tale potere, nel senso che questo non sia degenerato in arbitrio. L'Obbligo della motivazione e adempiuto anche quando il giudice di merito pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione a norma del predetto articolo: in tale caso, infatti, egli dimostra che il rilievo di detta circostanza e decisivo per la formazione del giudizio sul punto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)