Sez. 2, Sentenza n. 15242 del 06/04/2006 Cc. (dep. 03/05/2006) Rv. 233815 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Richiesta di rinvio a giudizio - Omesso deposito in atti delle bobine delle intercettazioni telefoniche - Declaratoria di nullità - Abnormità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
L'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato inserimento agli atti delle bobine delle intercettazioni telefoniche è atto abnorme, e dunque ricorribile per cassazione, perché determina un'indebita regressione del procedimento a causa della dichiarazione di una nullità in assenza di una previsione normativa di sanzione per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. circa il dovere del P.M. di trasmettere, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini espletate, e addirittura in palese violazione dell'art. 269, comma primo, cod. proc. pen., che prevede che i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate devono essere custoditi presso l'ufficio del pubblico ministero fino alla sentenza irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)