diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5869 del 12/06/1998 (Rv. 516407 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Comuni sprovvisti di strumento urbanistico definitivo e non inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 10 giugno 1971 n. 291 degli Enti obbligati all'applicazione delle misure di salvaguardia - Applicabilità della disciplina sulle distanze del codice civile.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516407-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Nei Comuni privi di strumenti urbanistici definitivamente approvati e non inclusi negli speciali elenchi di cui all'art. 4 della legge 10 giugno 1971 n. 291 degli Enti obbligati all'osservanza delle misure di salvaguardia, la disciplina applicabile in materia di distanze fra le costruzioni è quella del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 10/06/1971 num. 291 art. 4, Legge 03/11/1952 num. 1902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)