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Sez. 3, Sentenza n. 21968 del 24/02/2016 Ud. (dep. 26/05/2016) Rv. 267075 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Art. 271 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità delle conversazioni per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268 cod. proc. pen. - Verbali e brogliacci - Distinzione.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267075-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, la sanzione della inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268 stesso codice, riguarda l'omessa redazione dei verbali e non l’omesso deposito dei cd. brogliacci, che si distinguono dai primi perché contengono solo la sintesi delle conversazioni intercettate e non la sommaria indicazioni delle operazioni svolte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)