Sez. 4, Sentenza n. 16890 del 21/01/2004 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 228040 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Brogliacci - Omesso deposito - Nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito dal cosidetto "brogliaccio" (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)