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Sez. 4, Sentenza n. 16890 del 21/01/2004 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 228040 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Brogliacci - Omesso deposito - Nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228040-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito dal cosidetto "brogliaccio" (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)