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Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 265630 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Brogliacci - Omesso deposito - Nullità o inutilizzabilità delle conversazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265630-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" (consistente nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede alla relativa operazione) non è sanzionato da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)