diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10524 del 27/11/1996 (Rv. 500822 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di danni per responsabilità extracontrattuale - Art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criterio di collegamento del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - Nozione - Luogo di verificazione di un pregiudizio patrimoniale a seguito di un danno iniziale verificatosi in altro Stato parte della Convenzione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500822-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge n.804 del 1971, e con riguardo alle azioni fondate su illecito extracontrattuale, il criterio di collegamento, posto dall'art. 5 n.3 della convenzione medesima, del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" va inteso nel senso che esso non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente (secondo l'interpretazione resa da Corte giust. C.E.E. con la sentenza 1995 in causa C 364 del 1993). Pertanto, con riguardo alla domanda di cittadini italiani, azionisti di minoranza di una società, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni che assumano esser derivato al loro patrimonio dal comportamento della società controllante della prima (operante, nella specie ad Amsterdam), consistito nell'aver eseguito, nell'ambito di un'operazione di cessione di azioni, in luogo del pagamento del prezzo, illecite compensazioni, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'unico luogo rilevante al fine dell'individuazione del giudice competente è quello in cui si è verificato il danno iniziale (nella specie, l'esecuzione del contratto relativo alla cessione di azioni, avvenuta in Svizzera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)