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Sez. U, Sentenza n. 9533 del 04/11/1996 (Rv. 500299 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Inammissibilità dell'istanza - Conseguenze - Reiterazione della medesima - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500299-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non impedisce la reiterazione dell'istanza medesima, ove non sia scaduto il termine previsto dalla legge per proporla, in quanto il regolamento preventivo non è un mezzo di impugnazione e ad esso non è, pertanto, applicabile il principio di consumazione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)