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Sez. 1, Sentenza n. 5626 del 09/06/1990 (Rv. 467613 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA IN CASO DI ADULTERIO - EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 134 DEL 1985.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467613-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA IN CASO DI ADULTERIO - EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 134 DEL 1985.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985, il termine annuale per la proposizione dell'Azione di disconoscimento della paternità previsto dall'art. 244 comma secondo cod. civ. decorre, in caso di adulterio, dal giorno della scoperta dell'adulterio stesso, anziché da quello della nascita del figlio, nella ipotesi in cui detta scoperta sia avvenuta successivamente alla nascita mentre la decorrenza del termine resta quella fissata nel testo del citato art. 244 comma secondo nella diversa ipotesi in cui la conoscenza dell'adulterio si sia verificata in epoca anteriore a tale evento. (V 134/85).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)