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Sez. 1, Sentenza n. 1374 del 09/02/1987 (Rv. 450832 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - INCAPACITÀ DELL'IMPRENDITORE - CARATTERE RELATIVO - ESECUZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450832-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - INCAPACITÀ DELL'IMPRENDITORE - CARATTERE RELATIVO - ESECUZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE.*

La dichiarazione di fallimento fa perdere all'imprenditore la legittimazione a stare in giudizio rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, e perciò, se lo stesso è costituito in giudizio a mezzo di procuratore, la pronuncia di fallimento determina l'interruzione del processo a norma dell'art. 300 cod. proc. civ. ma non automaticamente, bensì solo se l'avvenuto fallimento venga dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore costituito. Tale l'incapacità che deriva all'imprenditore ha carattere relativo e può essere eccepita in giudizio soltanto dal curatore del fallimento. (V 6371/79, mass n 403096; (V 1/76, mass n 378607; (V 3165/72, mass n 360952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)