Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 395 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3631
- Filiazione
- Filiazione naturale
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- "Nel caso di minori"
- Competenza del tribunale per i minorenni
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Le questioni di legittimità costituzionale già dichiarate non fondate vanno dichiarate manifestamente infondate ove non comportino l'esame di argomenti nuovi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., della questione di legittimità costituzionale - già dichiarata non fondata con sent. n. 193/1987 - dell'art. 68, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, sostituendo l'art. 38, comma primo,R.D. 30 marzo 1942, n.318, demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "nel caso di minori").
Norme impugnate
- art. 38, comma 1, r.d. 30 marzo 1942, n. 318
- art. 68 legge 4 maggio 1983, n. 184
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promossi con:
1) ordinanza emessa il 23 settembre 1986 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Kawecki Cristina e Ugolini Pier Giorgio, iscritta al n. 9 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Falco Gilda contro Rossi Michele, iscritta al n. 28 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Tamburello Irene contro eredi di Di Forti Gaetano, iscritta al n. 247 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 26 settembre 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "nel caso di
minori";
e che analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, è stata successivamente sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 24 ottobre 1986 e il 2 febbraio 1987;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano questioni sostanzialmente coincidenti e vanno, quindi, riuniti;
che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 193 del 1987
e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla
Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze