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Sez. U, Sentenza n. 1699 del 08/06/1971 (Rv. 352158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il principio della specificita dei motivi d'appello non deve essere interpretato e applicato in modo eccessivamente rigoroso, ma si deve ritenere osservato ogni volta che le censure dedotte indichino con sufficiente chiarezza e senza incertezze l'oggetto o l'ambito del riesame e, pur prospettando in Forma sintetica le ragioni della lamentata ingiustizia della impugnata sentenza, consentono al giudice di cogliere i punti della controversia su cui e domandato il riesame. (nella specie e stato ritenuto sufficiente il motivo di gravame espresso dall'ufficio avverso la decisione della commissione distrettuale delle imposte in materia di estimazione semplice secondo cui la commissione distrettuale non aveva preso in giusta valutazione l'edificabilita dell'area in relazione alla stima effettuata dall' ufficio tecnico erariale ed alligata al processo). (V 176'69, mass n 338100).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)