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Sez. 1, Sentenza n. 11100 del 06/10/1999 (Rv. 530477 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Erronea indicazione dell'operazione soggetta a imposizione - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530477-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Nel processo tributario, ai sensi dell'articolo 22 d.P.R. n. 636 del 1972, l'atto di appello deve contenere l'indicazione della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione e, ai sensi dell'articolo 15 cui rinvia l'articolo 22, deve indicare l'oggetto della domanda, l'atto cui la controversia si riferisce o l'ufficio tributario da cui promana; tali requisiti sono soddisfatti e l'appello è ammissibile nell'ipotesi - assimilabile a quella della mancata esposizione dei fatti - in cui, pur essendo stata erroneamente indicata l'operazione assoggettata a imposizione (nella specie, un atto di fusione della medesima società appellata simile ma diverso da quello oggetto della sentenza impugnata), la sentenza impugnata sia correttamente individuata e i motivi di gravame siano congruenti (nella specie, inapplicabilità della direttiva Cee n. 69/335 alle fusioni).

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)