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Sez. 3, Sentenza n. 8191 del 27/07/1995 (Rv. 493443 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) | Piccole riparazioni - Determinazione della categoria - Rimessione all'apprezzamento del giudice di merito - Necessità - Obblighi del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 1995-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493443-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI)

In tema di locazione immobili urbani, allorquando le parti non invochino, ai sensi del secondo comma dell'art. 1609 cod. civ., né clausole contrattuali, né usi locali, la definizione delle piccole riparazioni è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deve, al riguardo, tener conto, in una valutazione d'insieme, dell'entità del relativo impegno economico, riferita alla rilevanza economica della locazione, nonché della destinazione dell'immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia gravanti sul conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)