Sez. 5, Sentenza n. 7984 del 24/09/2012 Ud. (dep. 19/02/2013) Rv. 254648 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Riqualificazione dell'imputazione di ricettazione in quella di furto in abitazione aggravato - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riqualifichi l'originaria imputazione di ricettazione in quella di furto in abitazione, aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in quanto ai fini della sussistenza di detta violazione non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 521, Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)