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Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 11/05/1981 (Rv. 413674 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PRESSO - PAGAMENTO - LUOGO - PREVISIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE TRATTA - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL COMPRATORE DEBITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RINUNCIA DEL VENDITORE ALLA DISCIPLINA EX ART 1498 COD CIV - MANCATO PAGAMENTO DELLA TRATTA - EFFETTI - NUOVA APPLICABILITA DI DETTA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413674-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PRESSO - PAGAMENTO - LUOGO - PREVISIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE TRATTA - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL COMPRATORE DEBITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RINUNCIA DEL VENDITORE ALLA DISCIPLINA EX ART 1498 COD CIV - MANCATO PAGAMENTO DELLA TRATTA - EFFETTI - NUOVA APPLICABILITA DI DETTA DISCIPLINA.*

La previsione del pagamento del prezzo mediante tratta non opera lo spostamento del forum solutionis dal domicilio del venditore- creditore a quello del compratore-debitore, se non risulti certa la rinuncia dell'alienante al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio ai sensi del terzo comma dell'art 1498 cod civ, la cui disciplina, ove il venditore abbia ad essa rinunciato, diviene, comunque, nuovamente applicabile, anche ai fini della Competenza per territorio, nel caso in cui il compratore non abbia onorato la tratta. (V 2527/78, mass n 391510; (V 62/78, mass n 389356; (V 403/76, mass n 379057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)