Sez. L, Sentenza n. 1816 del 13/02/1993 (Rv. 480885 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere | Indennizzabilità dell'infortunio subito dall'artigiano - Condizione - Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un musicante nel recarsi a sostituire il proprio strumento.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere
Ai fini dell'indennizzabilità, secondo la disciplina del T.U. di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, dell'infortunio subito dall'artigiano, il presupposto dell'occasione di lavoro è ravvisabile solo in relazione ad un'attività strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro richiesta, e non anche quando tale attività sia collegata solo con la fase organizzativa e imprenditoriale dell'azienda. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha escluso tale presupposto per l'infortunio subito da un musicante mentre si recava presso un negozio per sostituire il proprio strumento musicale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)