Sez. 3, Sentenza n. 5798 del 10/11/1979 (Rv. 402444 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELL'ENTITA DEL DEBITO DEL TERZO - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO AL PROCESSO ESECUTIVO - CONSEGUENZE - QUESTIONI DEDUCIBILI - QUESTIONI RELATIVE AL DIRITTO DEL CREDITORE ESECUTANTE, ALLA POSIZIONE DELLO STESSO NEL PROCESSO ESECUTIVO, OVVERO ALL'INVALIDITA DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELL'ENTITA DEL DEBITO DEL TERZO - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO AL PROCESSO ESECUTIVO - CONSEGUENZE - QUESTIONI DEDUCIBILI - QUESTIONI RELATIVE AL DIRITTO DEL CREDITORE ESECUTANTE, ALLA POSIZIONE DELLO STESSO NEL PROCESSO ESECUTIVO, OVVERO ALL'INVALIDITA DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Nell'espropriazione presso terzi il processo di cognizione previsto in ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo, pur essendo connesso al procedimento esecutivo, in quanto diretto ad accertare pregiudizialmente, rispetto alla procedura di espropriazione, l'esistenza e l'entita del debito del terzo verso il debitore esecutato, costituisce tuttavia un giudizio autonomo, che viene definito con sentenza avente autorita di cosa giudicata in senso sostanziale, con efficacia che travalica il processo esecutivo cui incidentalmente inerisce. Ne consegue che nel suddetto procedimento di cognizione vanno decise soltanto le contestazioni concernenti il credito del debitore esecutato verso il terzo, mentre devono ritenersi ad esso estranee tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell'ambito del processo esecutivo, ovvero all'invalidita del pignoramento. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente dichiarato inammissibile, nel giudizio di cui agli artt 548 e 549 cod proc civ, la proposizione di questioni relative alla legittimita dell'intervento del sequestrante nel processo esecutivo). (V 2409/76, mass n 381191; (Conf 1782/74, mass n 369968; (Conf 2443/72, mass n 359903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)