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Sez. 3, Sentenza n. 5540 del 19/04/1985 Ud. (dep. 01/06/1985) Rv. 169593 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - PENA DETENTIVA CONGIUNTA ALLA PECUNIARIA - INAPPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA.*
Stato
decisa il 1985-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169593-01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - PENA DETENTIVA CONGIUNTA ALLA PECUNIARIA - INAPPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA.*

L'applicazione della sanzione sostitutiva, e la conseguente chiusura del procedimento con la declaratoria di Estinzione del reato di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sono consentite solo quando il reato non preveda una pena pecuniaria, oltre quella detentiva sostituibile. (V mass n 165130).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)