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Sez. U, Sentenza n. 6175 del 24/03/1984 Ud. (dep. 30/06/1984) Rv. 165130 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE 27 NOVEMBRE 1981 N. 689 ART. 77 - COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO - PREVISIONE LIMITATA ALL'IPOTESI DI REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA E NON ANCHE CON PENA CONGIUNTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165130-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE 27 NOVEMBRE 1981 N. 689 ART. 77 - COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO - PREVISIONE LIMITATA ALL'IPOTESI DI REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA E NON ANCHE CON PENA CONGIUNTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.*

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 77 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui, su richiesta dell'imputato essa prevede l'applicazione, in sostituzione della pena detentiva breve, della pena pecuniaria o della libertà controllata e la declaratoria di Estinzione del reato, soltanto in riferimento agli illeciti puniti con la pena detentiva e non anche con riguardo ai reati puniti con pena congiunta. Infatti, tale disparità di trattamento; che discende dalla corretta applicazione del citato art. 77, potrebbe apparire in contrasto con il principio della par condicio dei cittadini di fronte alla legge sancito dall'art. 3 Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)