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Sez. 1, Sentenza n. 19686 del 03/10/2016 (Rv. 641330 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Servitù di elettrodotto - Autorizzazione provvisoria ex art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933 - Effetti - Atto di un complesso procedimento di costituzione del vincolo - Conseguenze - Vizi dell'autorizzazione provvisoria - Invalidità dell'autorizzazione definitiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641330-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

Il decreto di autorizzazione provvisoria per la costruzione di elettrodotto, previsto dall'art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933 (applicabile "ratione temporis"), determina il sorgere, in capo all'ENEL, di una servitù coattiva di natura temporanea e costituisce un provvedimento eventuale ed eccezionale, distinto dall'autorizzazione definitiva (che appartiene, invece, alla fisiologia del procedimento) e dal susseguente atto di asservimento, rappresentando, anche se già contenente una dichiarazione di pubblica utilità, soltanto un atto del più complesso procedimento di costituzione del vincolo reale, senza essere esso stesso produttivo dell'effetto costitutivo, che consegue al decreto di asservimento. Pertanto, gli eventuali vizi dell'autorizzazione provvisoria (nella specie, la nullità della stessa per mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori) non sono idonei a ripercuotersi sull'autorizzazione definitiva che, quale dichiarazione di pubblica utilità, deve contenere i termini di cui all'art. 13 della l. n. 2359 del 1865.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 113, DPR 18/03/1965 num. 342 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)