Sez. 3, Sentenza n. 3548 del 06/04/1998 (Rv. 514283 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Non punibilità in sede penale per difetto di querela - Possibilità di ritenere l'esistenza di un "fatto considerato dalla legge come reato" - Insussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di danno da fatto illecito, quando il fatto dannoso non sia punibile in sede penale per difetto di querela, non può ritenersi l'esistenza di un "fatto considerato dalla legge come reato" che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 cod. civ., rende estensibile all'azione civile la più lunga prescrizione penale, non essendo al riguardo ipotizzabile una fattispecie criminosa, con la conseguenza che all'azione risarcitoria vanno applicati i termini prescrizionali fissati dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)