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Sez. 3, Sentenza n. 1478 del 11/02/1988 (Rv. 457569 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE LIEVI - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE RELATIVA AI FATTI DANNOSI COSTITUENTI REATO - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO DI LESIONI COLPOSE GRAVI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO AL P.M. - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457569-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE LIEVI - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE RELATIVA AI FATTI DANNOSI COSTITUENTI REATO - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO DI LESIONI COLPOSE GRAVI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO AL P.M. - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di danno da fatto illecito, quando, in Sede penale, sia intervenuta sentenza istruttoria di non doversi procedere, come quella di proscioglimento dal reato di lesioni colpose lievi per Mancanza di querela, non è precluso al giudice civile, successivamente adito con domanda risarcitoria, di ritenere, al fine dell'indagine sull'applicabilità della prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., la sussistenza di elementi di reato perseguibile di ufficio, quale quello di lesioni colpose gravi (sempre ché la relativa convinzione sia dedotta da elementi probatori nuovi e diversi da quelli considerati in Sede penale). In tale ipotesi, peraltro, il giudice non è tenuto a fare rapporto al procuratore della Repubblica se per il reato accertato sia sopravvenuta una causa di Estinzione, ostativa all'Esercizio dell'Azione penale. (Conf 3593/79, mass n 400003; (Conf 1022/75, mass n 374424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)