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Sez. 3, Sentenza n. 4245 del 16/05/1990 (Rv. 467211 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE BREVI - RISARCIMENTI DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - LESIONI COLPOSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCANZA DI QUERELA - GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA DI REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGO DI RAPPORTO AL GIUDICE PENALE.*
Stato
decisa il 1990-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467211-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE BREVI - RISARCIMENTI DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - LESIONI COLPOSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCANZA DI QUERELA - GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA DI REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGO DI RAPPORTO AL GIUDICE PENALE.*

In tema di danno da fatto illecito, quando, in Sede penale, sia intervenuta sentenza istruttoria di non doversi procedere, come quella di proscioglimento dal reato di lesioni colpose lievi per Mancanza di querela, non è precluso al giudice civile, successivamente adito con domanda risarcitoria, di ritenere, al fine dell'indagine sull'applicabilità della prescrizione di cui all'art. 2947, comma terzo, cod. civ., la sussistenza di elementi di reato perseguibili di ufficio, quale quello di lesioni colpose gravi, sempre che la relativa convinzione sia dedotta da elementi probatori nuovi e diversi da quelli considerati in Sede penale (nella specie a mezzo di consulenza tecnica disposta dal giudice civile); in tal caso identificati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, il giudice civile è tenuto a fare rapporto al giudice penale, a meno che non risulti che per il reato accertato sia già intervenuta una causa estintiva (amnistia, prescrizione). (Conf 1478/88, mass n 457569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)