Sez. 2, Sentenza n. 12400 del 28/05/2007 (Rv. 597068 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Interpretazione delle clausole contrattuali - Significato letterale delle parole - Criterio di interpretazione primario - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto, con motivazione non adeguata, aveva ritenuto che la facoltà di modificare la composizione degli appartamenti dell'edificio, creandovi all'occorrenza accessi diversi da altra scala, riservata alla società costruttrice dal capitolato generale contrattualizzato di vendita degli appartamenti facenti parte di un condominio, fosse da ritenersi trasmissibile agli acquirenti dei singoli appartamenti in difetto di una espressa previsione in tal senso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)