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Sez. 3, Sentenza n. 20791 del 27/10/2004 (Rv. 579217 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione delle clausole contrattuali - Significato letterale delle parole - Eventuale inequivocità del dato letterale - Ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579217-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorchè le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che una clausola contrattuale, solo apparentemente a contenuto accessorio in un contratto di compravendita di quote sociali di una s.n.c., in realtà esprimesse la precisa volontà dei contraenti che fosse garantita all'acquirente delle quote, che si sostanziavano nell'acquisto di un'azienda di rivendita di giornali collocata all'interno di una stazione ferroviaria, il subentro nella condizione giuridica di concessionario dell'ente ferrovie mediante il trasferimento della licenza di commercio e di tutti gli altri rapporti giuridici inevitabilmente connessi alla gestione dell'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)