Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25073 del 10/12/2010 (Rv. 615673 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 all'esito del giudizio - Impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ordinanza-ingiunzione emessa anteriormente - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 con cui il giudice - nella specie tribunale - abbia deciso, all'esito del giudizio, l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa sono soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, anche se l'ordinanza sanzionatoria opposta è stata emessa anteriormente alla data suddetta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)