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Sez. 2, Ordinanza n. 9667 del 22/04/2010 (Rv. 614663 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pronuncia di inammissibilità per tardività - Ordinanza emessa "inaudita altera parte" ovvero sentenza all'esito del giudizio - Provvedimenti emessi dopo il 2 marzo 2006 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Provvedimento emesso dopo la convocazione delle parti - Natura di sentenza - Impugnazione esperibile.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614663-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizioni ad ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative, qualora il provvedimento d'inammissibilità venga emesso, "inaudita altera parte", con ordinanza, il mezzo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 23, primo comma della l. n. 689 del 1981, anche dopo la modifica del regime delle impugnazioni introdotto con la l. n. 40 del 2006, in vigore dal 3 marzo 2006, è il ricorso per cassazione. Al contrario nell'ipotesi in cui la pronuncia intervenga all'esito di un giudizio instaurato, nelle forme ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento ha natura di sentenza ed è impugnabile mediante l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)