Sez. L, Sentenza n. 11552 del 06/11/1995 (Rv. 494558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Diritto di regresso dell'INAIL - Oggetto - Valore capitale della rendita ed ammontare dei ratei già versati - Presupposto - Calcolo della capitalizzazione - Criteri - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Il principio secondo cui l'INAIL ha diritto di ripetere in via di regresso, oltre al valore capitale della rendita (che per il futuro resta a carico dello stesso Istituto) anche l'ammontare dei ratei della rendita stessa già versati, presuppone che il calcolo della capitalizzazione sconti il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora versate, e prescinda quindi da detti ratei; detta regola non può trovare quindi applicazione ove risulti accertato in fatto che nella specie la capitalizzazione ha tenuto conto anche del periodo nel quale si è provveduto alla corresponsione dei ratei di cui si chiede il rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)