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Sez. L, Sentenza n. 11296 del 24/10/1991 (Rv. 474391 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile - Determinazione dell'ammontare del danno civilistico - Componente imputabile al titolo del danno morale - Rilevanza - Pendenza di altra causa promossa dall'infortunato contro il responsabile per un risarcimento maggiore di quello erogato dall'INAIL - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474391-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore

Ai fini della determinazione dell'ammontare del danno civilistico - da assumere come limite quantitativo dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore ed indennizzato dall'Istituto - deve tenersi conto anche della componente eventualmente imputabile al titolo del danno morale, che pur traendo giustificazione da elementi diversi rispetto a quelli che indicano il danno patrimoniale, costituisce, nondimeno, un elemento pecuniario del coacervo del risarcimento spettante secondo le norme che disciplinano la responsabilità da fatto illecito, senza che rilevi in contrario la pendenza di altra causa intentata dal medesimo lavoratore infortunato contro detto responsabile per il risarcimento del danno ulteriore rispetto all'indennizzo dall'I.N.A.I.L..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)