Sez. L, Sentenza n. 3697 del 14/04/1987 (Rv. 452634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - OGGETTO - VALORE CAPITALE DELLA RENDITA - RATEI GIÀ VERSATI - COMPUTABILITÀ DISTINTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - OGGETTO - VALORE CAPITALE DELLA RENDITA - RATEI GIÀ VERSATI - COMPUTABILITÀ DISTINTA.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, ultimo comma, e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Inail ha diritto di ripetere, in via di regresso, dalla persona civilmente responsabile dello infortunio occorso all'assicurato, oltre il valore capitale della rendita che, per il futuro, resta a carico di esso istituto, anche i ratei nel frattempo già versati che, non rientrando nel calcolo della rendita capitalizzata, non possono ritenersi assorbiti in essa. (V 135/86, mass n 443786; (V 3084/80, mass n 406846; (V 1712/79, mass n 398071).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)