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Sez. 5, Sentenza n. 1153 del 21/01/2008 (Rv. 601350 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa relativa ad imposta di registro ed INVIM - Irrevocabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601350-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413, l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 57 della predetta legge, delle dichiarazione integrativa, resa in relazione ad imposta di registro ed INVIM, preclude all'Amministrazione di procedere ad un'ulteriore richiesta in relazione alla differenza tra quanto definito in sede di dichiarazione integrativa e quanto emerso in relazione all'occultazione di corrispettivi.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)