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Sez. 5, Sentenza n. 15569 del 11/12/2000 (Rv. 542554 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Provvedimenti di condono - Irrevocabilità dell'accordo - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542554-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

I provvedimenti di condono fiscale servono all'Erario anche per liberare risorse di uomini e mezzi da destinare ad altre attività che non siano quelle di seguire il contenzioso. Se lo Stato rinuncia ad una parte della pretesa fiscale accertata ed il contribuente ottiene un risparmio che ritiene conveniente, il presupposto indefettibile è che l'accordo tra le parti sia irrevocabile (v. art. 57 legge n. 413 del 1991). Ciò significa che ai fini fiscali, i periodi d'imposta coperti da condono non possono più essere "rivisitati" proprio a causa della scelta fatta dal contribuente di avvalersi del condono, rinunciando, implicitamente, ad ogni pretesa che, direttamente o indirettamente, trovi fondamento in fatti relativi agli anni condonati.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)