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Sez. 3, Sentenza n. 3564 del 12/04/1999 (Rv. 525221 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Reciproche posizioni di dare ed avere nell'ambito di un identico rapporto - Esclusione - Fattispecie relativa ad arricchimento senza causa per somme versate in corso di rapporto.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525221-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La compensazione, quale modo di estinzione delle obbligazioni, postula che i crediti contrapposti derivino da distinti rapporti e non riguarda, pertanto, il caso in cui il giudice proceda ad un'operazione contabile in relazione alle reciproche posizioni di dare ed avere nell'ambito di uno stesso rapporto giuridico, onde verificare se le somme erogate da una parte all'altra, nel corso del rapporto, siano sufficienti a coprire quanto dovuto a quest'ultima (nella specie a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)