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Sez. 5, Sentenza n. 5278 del 04/04/2003 (Rv. 561877 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado - Termine annuale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561877-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Le disposizioni dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione, decorrente dal momento di pubblicazione della sentenza, trovano applicazione anche nell'ambito del procedimento tributario ai fini della disciplina temporale dei gravami previsti contro le decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, senza che vi ostino le prescrizioni della comunicazione ad opera dell'ufficio di dette decisioni e la correlazione alla esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)