Sez. U, Sentenza n. 5904 del 04/11/1980 (Rv. 409695 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - STRADE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI ED IN FAVORE DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA DELLE OPERE - INDENNITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ART 16 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 RICHIAMATO DALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 247 DEL 1974 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALI NORME - EFFETTI - APPLICABILITA DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PERSISTENTE APPLICABILITA DELL'ART 19 DELLE LEGGE N 865 DEL 1971 - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIURISDIZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - STRADE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI ED IN FAVORE DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA DELLE OPERE - INDENNITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ART 16 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 RICHIAMATO DALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 247 DEL 1974 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALI NORME - EFFETTI - APPLICABILITA DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PERSISTENTE APPLICABILITA DELL'ART 19 DELLE LEGGE N 865 DEL 1971 - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIURISDIZIONE.*
In tema di espropriazione di fondo privato, per la realizzazione di opere stradali ed in favore della societa concessionaria delle opere medesime, che sia stata disposta in base alla legge generale 25 giugno 1865 n 2359, ma con liquidazione dell'indennita secondo i criteri stabiliti dall'art 16 della legge 22 ottobre 1971 n 865, richiamato dall'articolo unico della legge 27 giugno 1974 n 247 (modificativo dell'art 4 del DL 2 maggio 1974 n 115), la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n 5 del 30 gennaio 1980, dichiarativa, fra l'altro, dell'illegittimita del predetto articolo unico, nonche dei commi quinto, sesto e settimo del citato art 16, comporta che la quantificazione dell'indennita deve essere effettuata secondo i criteri generali della legge 2359 del 1865, ferma restando la applicabilita dell'art 19 della legge n 865 del 1971, sulla devoluzione in unico grado alla Corte di appello del giudizio di opposizione alla stima dell'indennita, quando questa sia stata opera dell'ufficio tecnico erariale in base alla nuova regolamentazione introdotta da tale ultima legge. In siffatta situazione, pertanto, va esclusa la configurabilita di una espropriazione attuata in carenza del relativo potere (nella specie, denunciata dall'espropriato in relazione all'illegittimita del ricorso ai menzionati criteri della legge n 865 del 1971, per la natura del soggetto beneficiario e per la Mancanza di una preventiva perimetrazione da parte del consiglio comunale del centro urbano edificato), e va conseguentemente esclusa l'inidoneita del provvedimento ablatorio a degradare ad interessi legittimi le posizioni di diritto soggettivo del privato, nonche la disapplicabilita del provvedimento stesso da parte del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)