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Sez. L, Sentenza n. 10950 del 08/10/1992 (Rv. 478800 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Somme versate a casse, fondi, gestioni o forme assicurative eroganti prestazioni integrative previdenziali o assistenziali - Esclusione - Disciplina ex art. 9 bis d.l. n. 103 del 1991 - Natura - Efficacia retroattiva - Limiti - Contribuzioni destinate a finanziare l'erogazione di prestazioni non aventi funzione previdenziale od assistenziale o non istituite o disciplinate da contratti collettivi, o da accordi o da regolamenti aziendali - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478800-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

L'art. 9 bis del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 convertito con legge 1 giugno 1991 n. 166 - secondo il quale l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 va interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile contributiva le somme versate o accantonate da datori di lavoro a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, o da accordi o regolamenti aziendali, ed eroganti, nel corso o alla cessazione del rapporto, prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore o dei suoi familiari - ha natura di norma d'interpretazione autentica, e perciò efficacia retroattiva, con il limite, previsto dall'ultima parte dello stesso art. 9 bis, della salvezza ed efficacia dei versamenti contributivi volontariamente effettuati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, ai sensi della norma interpretativa suddetta (il cui carattere provvisorio ne fa escludere dubbi di costituzionalità), esulano dalla retribuzione imponibile contributiva le somme versate a regimi di previdenza complementare previsti da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali (nella specie, al fondo pensioni istituito per integrare la pensione erogata dall'INPS o dall'INPDAI ai dipendenti di società per l'industria del vetro), mentre rientrano nella retribuzione anzidetta le contribuzioni destinate a finanziare l'erogazione di prestazioni (a favore dei lavoratori o loro familiari) non aventi funzione previdenziale od assistenziale oppure gestioni (nella specie, erogatrici di rette per colonie, montane o marine, in favore dei figli dei dipendenti) che, pur avendo una tale funzione, non risultino tuttavia istituite o, comunque, disciplinate dalle fonti anzidette. V. 427/90, C. Cost.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)